Attività soggette al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Nello schema sono riportate:
– nella prima colonna Impianto/attività le attività soggette a rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale così come descritte nell’allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006
– nella seconda colonna Impianto/attività le attività soggette a rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale così come descritte nell’allegato XII al medesimo decreto e nell’allegato B alla legge regionale 18/2/2016, n. 4;
– nella colonna Autorità competente gli enti (Stato, ossia Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione o Provincia/Città Metropolitana di Venezia) competenti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale così come individuati all’art. 7, comma 4-bis e 4-ter ed all’allegato XII del d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 4, comma 1, lett. b), all’art. 5, comma 1, lett. b) ed all’allegato B alla legge regionale 18/2/2016, n. 4.

Impianto/attività
(come individuati nell’allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006)
Impianto/attività
(come individuati nell’allegato XII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 o nell’allegato B alla legge regionale n. 4/2016)
Autorità competente
1.
Attività energetiche
1.1 Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Regione
1.2 Raffinerie di petrolio e di gas Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono solo lubrificanti dal petrolio greggio) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Regione
1.3 Produzione di coke Regione
1.4 Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW
Impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Regione
1.4-bis Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre in­stallazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 Regione
2.
Produzione e trasformazione dei metalli
2.1 Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati Provincia
2.2 Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
2.3 Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora;
b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora
Provincia
2.4 Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno Provincia
2.5 Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli
Provincia
2.6 Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3 Provincia
3.
Industria dei prodotti minerali
3.1 Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
a) produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
Provincia
3.2 Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell’amianto Provincia
3.3 Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno Provincia
3.4 Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno Provincia
3.5 Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno Provincia
4.
Industria chimica
4.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) capacità > 200.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi capacità > 200.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
c) idrocarburi solforati capacità > 100.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati capacità > 100.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
e) idrocarburi fosforosi capacità > 100.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Provincia
f) idrocarburi alogenati capacità > 100.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
g) composti organometallici capacità > 100.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) capacità > 100.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
i) gomme sintetiche capacità > 100.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
j) sostanze coloranti e pigmenti Provincia
k) tensioattivi e agenti di superficie Provincia
4.2 Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile capacità > 100.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati capacità > 100.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio capacità > 100.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento Provincia
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio Provincia
4.3 Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) capacità > 300.000 t/a Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
altri impianti Provincia
4.4 Fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi Provincia
4.5 Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi Provincia
4.6 Fabbricazione di esplosivi Provincia
5.
Gestione dei rifiuti
5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capa­cità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre atti­vità di cui ai punti 5.1 e 5.2;
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
e) rigenerazione/recupero dei solventi;
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche di­verse dai metalli o dai composti metallici;
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
h) recupero dei prodotti che servono a captare le so­stanze inquinanti;
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
k) lagunaggio.
Il recupero di rifiuti pericolosi, con capa­cità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (R3, R5);
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle atti­vità elencate al presente punto 5.1.a e di recupero del punto 5.2 (R12);
d) ricondizionamento prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1.a e di recupero del punto 5.2 (R12);
e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2);
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche di­verse dai metalli o dai composti metallici (R5);
g) rigenerazione degli acidi o delle basi (R6);
h) recupero dei prodotti che servono a captare le so­stanze inquinanti (R7);
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori (R8);
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9).
Provincia
Lo smaltimento di rifiuti pericolosi, con capa­cità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (D8, D2);
b) trattamento fisico-chimico (D9);
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre atti­vità elencate al presente punto 5.1.b e di smaltimento del punto 5.2 (D13);
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b e 5.2 (D14);
k) lagunaggio (D4).
Regione
5.2 Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di inceneri­mento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
Regione
5.3 a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le atti­vità di trattamento delle acque reflue urbane, discipli­nate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico;
3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;
4) trattamento di scorie e ceneri;
5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, com­presi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi compo­nenti.
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le atti­vità di trattamento delle acque reflue urbane, discipli­nate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006:
1) trattamento biologico (D2, D8);
2) trattamento fisico-chimico (D9);
3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento (D13);
4) trattamento di scorie e ceneri (D9);
5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, com­presi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi compo­nenti (D13).
Regione
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smalti­mento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le atti­vità di trattamento delle acque reflue urbane, discipli­nate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;
3) trattamento di scorie e ceneri;
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, com­presi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi compo­nenti.
Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unica­mente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
b) La combinazione di recupero e smalti­mento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le atti­vità di trattamento delle acque reflue urbane, discipli­nate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006:
1) trattamento biologico (D2, D8, R3, R5);
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento (D13, R12);
3) trattamento di scorie e ceneri (D9, R3, R5);
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, com­presi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi compo­nenti (R12, D13).
Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unica­mente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
Regione
c) Il recupero, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le atti­vità di trattamento delle acque reflue urbane, discipli­nate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006:
1) trattamento biologico (R3, R5);
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento (R12);
3) trattamento di scorie e ceneri (R3, R5);
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, com­presi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi compo­nenti (R4).
Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unica­mente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
Provincia
5.4 Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 5.4.a Discariche di rifiuti speciali, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. Regione
5.4.b Discariche di rifiuti urbani, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. Provincia
5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 5.5.a Accumulo temporaneo (D15) di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4.a 5.4.b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.b, 5.2, 5.4.a e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. Regione
5.5.b Accumulo temporaneo (R13) di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4.a e 5.4.b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.a e 5.4.b con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. Provincia
5.6 Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg. Regione
6.
Altre attività
6.1 Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fi­brose;
b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pan­nelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione su­periore a 600 m3 al giorno.
Provincia
6.2 Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno Provincia
6.3 Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito Provincia
6.4 a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di pro­duzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusiva­mente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate desti­nate alla fabbricazione di prodotti alimentari o man­gimi da:

    1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
    2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;
    3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di pro­dotti finiti in Mg al giorno è superiore a:
    – 75 se A è pari o superiore a 10; oppure
    – [300 – (22,5 x A)] in tutti gli altri casi

L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

Provincia
6.5 Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno Regione
6.6 Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con più di 40.000 posti pollame;
b) con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) con più di 750 posti scrofe
Provincia
6.7 Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno Provincia
6.8 Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione Provincia
6.9 Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rien­trano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio ge­ologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Regione
6.10 Conservazione del legno e dei prodotti in legno con pro­dotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente con­tro l’azzurratura. Provincia
6.11 Attività di trattamento a gestione indipendente di acque re­flue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato. Regione

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Per una migliore individuazione della attività soggette a rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il Ministero dell’ambiente è intervenuto con tre provvedimenti:
A) Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27/10/2014, n. 0022295 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”,
B) Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/6/2015, n. 0012422 “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46,
C) Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14/11/2016, n. 0027569 “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”.

In merito alle attività rientranti nell’allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 le tre circolari hanno fornito le seguenti indicazioni:

Punto 2 Allegato VIII

2.1 Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
«Arrostimento – Con particolare riferimento al punto 2.1, dell’allegato VIII, alla Parte Seconda del d.lgs. 156/06, si intenda per arrostimento il processo di torrefazione del minerale metallico in presenza di aria, che implichi una modifica chimica del minerale metallico stesso» (Circolare del Ministero dell’ambiente del 14/11/2016, n. 0027569, punto 2, lett. a))

2.2 Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora
«Capacità di colata continua – Con particolare riferimento al punto 2.2, dell’allegato VIII, alla Parte Seconda del d.lgs. 156/06, per la soglia alla capacità di colata continua di 2,5 Mg all’ora, si faccia riferimento ai valori di targa dell’impianto di produzione di ghisa ovvero acciaio e, pertanto, si considerino mediate eventuali discontinuità di produzione non intrinseche al processo produttivo» (Circolare del Ministero dell’ambiente del 14/11/2016, n. 0027569, punto 2, lett. b))

2.6 Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3
«Vasche di trattamento – Con particolare riferimento al punto 2.6, dell’allegato VIII, alla Parte Seconda del d.lgs. 156/06, per l’individuazione di quali siano da intendere vasche di trattamento “di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici”, si faccia riferimento al volume totale delle vasche usate per le fasi di processo che riguardano alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico. Sono pertanto da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, water blasting …» (Circolare del Ministero dell’ambiente del 14/11/2016, n. 0027569, punto 2, lett. c)).

Punto 4 Allegato VIII

4. Produzione di prodotti chimici
«Le categorie IPPC 4 ricomprendono solo la produzione su scala industriale di prodotti chimici (anche intermedi di processo) potenzialmente commercializzabili quali tali, ma non la fabbricazione (anche attraverso reazione chimiche) di manufatti, intesi come oggetti per i quali la composizione chimica non sia sufficiente a connotarne le qualità merceologiche. Ad esempio è da ritenere di per sé soggetta ad AIA la produzione di granulati plastici destinati alla sinterizzazione, ma non quella di lastre continue di poliuretano.
Inoltre le categorie IPPC 4 non riguardano la produzione di sostanze già specificamente oggetto di altre categorie IPPC, come nel caso della calce o dell’alcol ad uso alimentare.
Una indiretta conferma della correttezza di tale interpretazione discende dalla lettura delle altre categorie soggette ad IPPC con specifiche soglie, molte delle quali sarebbero incoerenti se si desse una lettura estensiva del punto 4. Ad esempio la gassificazione del carbone, i trattamenti superficiali elettrolitici, la produzione di cemento o calce, il recupero biologico o chimico dei rifiuti, la concia, i processi di vinificazione, etc. … potrebbero altrimenti essere considerati sempre ricompresi in AIA, senza alcuna soglia, poiché comportano processi con trasformazioni chimiche, rendendo inutili le specifiche soglie indicate nelle pertinenti categorie IPPC.
Si conferma, inoltre, che gli elenchi di classi di prodotti chimici riportatati ai punti 4.1 e 4.2 dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06 devono considerarsi esaustivi.» (Circolare del Ministero dell’ambiente del 17/6/2015, n. 0012422, punto 6).

«Produzioni chimiche – Con particolare riferimento al punto 4, dell’allegato VIII, alla Parte Seconda del d.lgs. 156/06, fermo restando quanto già chiarito al punto 6 del decreto 12422-GAB del 17 giugno 2015, si precisa che nelle categorie IPPC 4 rientrano solo installazioni nelle quali si svolgono reazioni chimiche o biochimiche. Sono pertanto da considerarsi escluse le installazioni in cui i prodotti subiscono solo processi fisici (quali filtrazione, distillazione, miscelazione, confezionamento, …)» (Circolare del Ministero dell’ambiente del 14/11/2016, n. 0027569, punto 2, lett. d)).

Punto 5 Allegato VIII

5.1 e 5.3 Trattamento fisico-chimico dei rifiuti
«Le categorie IPPC 5.1.b e 5.3.a.e si riferiscono al “trattamento fisico-chimico” dei rifiuti. A riguardo si chiarisce che il trattino deve essere interpretato come la congiunzione “oppure”.
Pertanto tali categorie non richiedono che siano presenti entrambi i tipi di trattamento (sia fisico, sia chimico) e quindi, ad esempio, una installazione in cui dei rifiuti liquidi subiscono un trattamento esclusivamente fisico, quale la decantazione, possono rientrare nella categoria se superano le relative soglie di capacità ricettiva.» (Circolare 17/6/2015, n. 0012422, punto 11).

5.2 Chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento
«Con riferimento alle categorie di attività di cui al punto 5.2 dell’allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06, per la definizione di “capacità” si dovrà fare riferimento alla definizione di capacità nominale di cui all’articolo 237-ter, comma 1, lettera h), del medesimo D.Lgs. 152/06.» (Circolare 27/10/2014, n. 0022295, punto 11).

5.3 Trattamento di scorie e ceneri
«Anche alla luce dei termini impiegati nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE, la locuzione “scorie e ceneri” richiamata nella definizione delle categorie IPPC 5.3.a.4 e 5.3.b.3 deve essere interpretata in sesso stretto, riferito alle scorie dei processi metallurgici e alle ceneri provenienti da processi di combustione, escludendo interpretazioni che si estendono ad altri materiali, che pure nell’uso comune sono genericamente indicati come scorie e ceneri, come ad esempio le cosiddette “scorie” di cemento, o a materiali naturali quali le scorie o le ceneri vulcaniche.
Va inoltre chiarito che le attività di recupero di cui alla categoria IPPC 5.3.b.3 ricomprendono esclusivamente il “trattamento di scorie e ceneri”, e pertanto esse non riguardano le operazioni di recupero di scorie e ceneri tali e quali, come nel caso dei centri di macinazione del cemento che effettuano l’operazione R5 di recupero delle polveri leggere provenienti dai processi di combustione. Infatti, l’inserimento diretto delle ceneri nel ciclo di produzione o di macinazione del cemento – dove il materiale ha direttamente le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche atte a sostituire effettivamente altre materie prime – non comporta alcun trattamento, in quanto costituisce operazione di recupero diretto di materia.» (Circolare 17/6/2015, n. 0012422, punto 7).

5.3 Chiarimenti in merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici – attività di autodemolizione
«Per la definizione di “frantumatori” che figura al punto 5.3 lettere a.5 e b.4 dell’allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si faccia riferimento alla definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 209/2003. Il termine, in particolare, va interpretato coerentemente al termine “shredder” impiegato nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE, riferendosi ad un dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico, allo scopo di ottenere residui di metalli riciclabili.» (Circolare 27/10/2014, n. 0022295, punto 8).

«Anche alla luce di quanto specificato al punto 8, delle linee di indirizzo già emanate con circolare 22295/GAB del 27 ottobre 2014, considerato che le attività di autodemolizione sono regolate sia a livello nazionale, sia a livello comunitario da normativa specifica (D.Lgs. 209/2003 e direttiva 2000/53/UE, attuata dal D.Lgs. 46/2014), si chiarisce che tipicamente le attività di autodemolizione sono assoggettate ad AIA solo se contemplano attività di frantumazione (con “shredder”).
In particolare, si fa presente quanto segue:
a) la “FAQ IED AI(5)1” pubblicata in proposito dalla Commissione dell’Unione Europea (consultabile sul sito istituzionale ec.europa/enviromental/industry/stationary/ied/faq.htm) non prevede la rilevanza delle categoria IPPC 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 nel caso di attività svolte in impianti di autodemolizione. La possibile rilevanza di tali categorie, pertanto, si configura come atipica per l’autodemolizione (anche se potrebbe teoricamente intervenire, ad esempio, se nel medesimo sito è gestito un deposito preliminare di rifiuti industriali tecnicamente connesso;
b) il centro di raccolta/autodemolitore tipicamente svolge attività che rientrano nella categoria IPPC 5.3.b.4 solo se in esso sono svolte, con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata, operazioni di frantumazione in appositi dispositivi dei veicoli già bonificati (vedi art.3, comma 1, lett. m ed n del d.lgs. 209/2003). In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l’installazione e tecnicamente connesse;
c) la categoria di attività IPPC 5.1.d, “ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2”, non ricomprende operazioni di bonifica effettuate sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone, che si configurano piuttosto come attività di separazione e selezione. Conseguentemente l’operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività facente parte dell’eventuale successivo svolgimento di attività di alla categoria IPPC 5.1;
d) le attività tipicamente svolte all’interno dei centri di raccolta di veicoli fuori uso, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell’allegato I al D.Lgs. 209/2003), di demolizione (punto 6 dell’allegato I al D.Lgs. 209/2003), di pressatura (art. 3, comma 1, lett. i), di tranciatura (art. 3, comma 1, lett. l), non rientrano tra quelle elencate ai punti 5.1, dell’allegato VIII, alla Parte seconda, del D.Lgs. 152/06. La possibile rilevanza della categoria 5.1, pertanto, si configura come atipica per l’autodemolizione (anche se potrebbe teoricamente intervenire, ad esempio, se nel medesimo sito è gestita una rigenerazione di oli tecnicamente connessa).» (Circolare 17/6/2015, n. 0012422, punto 5).

5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi
«Accumulo temporaneo – Con particolare riferimento alla categoria IPPC 5.5, appare opportuno chiarire che in tale contesto le locuzioni “accumulo temporaneo” e “deposito temporaneo” vanno interpretate alla luce dell’accezione utilizzata in sede comunitaria dalla direttiva 2010/75/UE, nel senso di ricomprendere anche gli stoccaggi preliminari e la messa in riserva (definiti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06).
Conseguentemente deve intendersi escluso dalla categoria IPPC 5.5 qualunque “accumulo temporaneo” effettuato presso il produttore del rifiuto prima della raccolta, sia esso qualificabile, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, come stoccaggio preliminare, come messa in riserva o come deposito temporaneo.
Nel caso di altri “accumuli temporanei”, ove si rilevi una criticità nell’assicurare e accertare la destinazione finale dei rifiuti, e quindi nell’escludere che il deposito avviene “prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6”, considerato il significativo potenziale impatto di un deposito di 50 Mg di rifiuti pericolosi, l’installazione dovrà dotarsi di AIA.
Riguardo i criteri temporali da considerare per il confronto con la soglia di cui alla categoria 5.5, è adeguato di far riferimento alla quantità di rifiuti che istantaneamente possono essere presenti nell’impianto.» (Circolare del Ministero dell’ambiente del 14/11/2016, n. 0027569, punto 2, lett. e)).

Punto 6 Allegato VIII

6.1 Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni
«Cartone ondulato – Con particolare riferimento al punto 6.1, dell’allegato VIII, alla Parte Seconda del d.lgs. 156/06, si ribadisce che la produzione di cartone ondulato per imballaggi non si considera inclusa, in quanto tale attività consiste nella lavorazione di carta o cartone prodotti altrove e non nella fabbricazione del prodotto.» (Circolare del Ministero dell’ambiente del 14/11/2016, n. 0027569, punto 2, lett. f)).

6.4.b Soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi
«Ai fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4.b, dell’allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, non rilevano le operazioni che non comportano trattamento e trasformazione dei prodotti. A tal riguardo l’indicazione normativa, che esclude esplicitamente le operazioni di semplice imballo, va intesa come esemplificativa, e pertanto risulteranno parimenti non rilevanti altre operazioni che non comportano trattamento e trasformazione, quale ad esempio lo stoccaggio per maturazione di prodotti alimentari.» (Circolare 27/10/2014, n. 0022295, punto 6).

«Ai fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4.b, dell’allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, va considerata la capacità produttiva totale di prodotti alimentari e di mangimi.
Ai sensi del punto 6.4.4.2, dell’allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06, le attività di trattamento e trasformazione di materia prime vegetali destinate a fabbricare prodotti alimentari o mangimi hanno due distinte soglie di assoggettabilità alla disciplina IPPC (300 Mg/die o 600 Mg/die), la seconda delle quali va applicata in caso di produzioni fortemente stagionali.
Tali produzioni fortemente stagionali sono individuate verificando il requisito che “l’installazione è in funzione per un periodo non superiore ai 90 giorni consecutivi all’anno”.
Si chiarisce in proposito, che tale requisito ammette nell’anno solare un solo periodo di funzionamento, di durata non superiore a 90 giorni.» (Circolare 17/6/2015, n. 0012422, punto 4).

6.6.a Chiarimenti in merito alla nozione di pollame
«La nozione di “pollame” che figura al punto 6.6, lett. a) dell’allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 gennaio 2009 sulla Causa C-473/07, deve essere interpretata nel senso che comprende le quaglie, le pernici, i piccioni e più in generale tutti i volatili da allevamento.» (Circolare 27/10/2014, n. 0022295, punto 7).

6.11 Esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane
«Il depuratore è completamente escluso dalla categoria IPPC 6.11 se tratta esclusivamente reflui recapitati da fognature di reflui urbani, così come definiti dall’articolo 74, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 152/06, anche se tali fognature convogliano anche acque reflue industriali provenienti da installazioni IPPC, che rispettano i limiti di immissione in pubblica fognatura.
Se il depuratore tratta sia reflui industriali, sia acque reflue urbane, l’esclusione dalla categoria IPPC 6.1, prevista in caso di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, non si applica alle parti del depuratore in cui è effettuato il pretrattamento necessario a garantire ai reflui industriali, provenienti da installazioni IPPC e convogliati tramite reti fognarie non provenienti da agglomerato, di conseguire le caratteristiche che ne consentano lo scarico in pubblica fognatura (ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/2006). Conseguentemente, tali parti costituiscono una installazione soggetta ad AIA.
Se il depuratore tratta sia rifiuti liquidi, sia acque reflue urbane, l’esclusione dalla categoria IPPC 5.3, prevista in caso di applicazione delle norme relative alla gestione delle acque reflue urbane disciplinate dal paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte Terza, del D.Lgs. 152/06, ha effetto solo nel caso in cui trova applicazione l’articolo 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06.
Conseguentemente le parti del depuratore che gestiscono sopra le soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a o 5.3.b rifiuti liquidi diversi da quelli di cui all’articolo 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06, assicurando il pretrattamento necessario a raggiungere i parametri che ne consentirebbero lo scarico in pubblica fognatura, costituiscono una installazione soggetta ad AIA.» (Circolare 17/6/2015, n. 0012422, punto 3).

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