Calendario 2024 divieti di circolazione mezzi pesanti in Italia

I divieti 2024
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, è stato definito il calendario 2024 dei divieti di circolazione in Italia, fuori dei centri abitati, dei veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t.; il calendario vale anche per i veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

Al calendario 2024 potranno essere apportate successive modifiche ed integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell’autotrasporto.

I divieti valgono dalle ore 9 alle ore 22 nelle domeniche invernali/primaverili e dalle ore 7 alle ore 22 nelle domeniche estive; nei sabati di luglio ed agosto, i divieti sono dalle ore 8 alle ore 16, eccetto il 3 agosto dalle ore 8 alle ore 22 ed il 10 agosto dalle ore 8 alle ore 22; divieti anche in taluni venerdì di Pasqua ed estivi.

Venerdì 29 marzo divieto dalle ore 14 alle ore 22; sabato 30 marzo divieto dalle ore 9 alle ore 16; martedì 2 aprile divieto dalle ore 9 alle ore 14; venerdì 26 luglio divieto dalle ore 16 alle ore 22; venerdì 2 agosto divieto dalle ore 16 alle ore 22; venerdì 9 agosto divieto dalle ore 16 alle ore 22.

Ai fini dei trattori stradali, il divieto si applica a quelli che viaggiano isolati, per i quali la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

I trattori stradali, quando viaggiano isolati con tara superiore a 7,5 t., possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purchè muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede.

Deroghe
Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore, tenendo conto, solo per chi proviene dall’estero, del periodo di riposo giornaliero dei conducenti (per i veicoli con un solo autista).

Per i veicoli diretti all’estero, muniti di documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due, che diventano quattro per i veicoli diretti in Sardegna, nonché ad alcuni interporti di rilevanza nazionale e terminals intermodali (tra i quali Bologna, Brescia scalo, Padova, Verona, Venezia, Trento, Rovigo, Cervignano, Trieste, Pordenone, Portogruaro), per merci o unità di carico destinate all’estero; la stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti ed ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

Il calendario dei divieti non si applica, tra gli altri, per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime delle “autostrade del mare”; altrettanto tali divieti non si applicano per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purchè muniti di idonea documentazione attestante il carico e lo scarico delle predette merci.

I divieti non si applicano per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purchè muniti di idonea documentazione attestante destinazione/provenienza della merce e prenotazione/titolo di viaggio per l’imbarco.

Esenzioni
Sono esentati dai divieti, senza necessità di autorizzazione prefettizia, tra gli altri, i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana e raccolta rifiuti (secondo le precisazioni già previste anche nel precedente calendario 2023), i veicoli adibiti al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, per la loro distribuzione e consumo sia pubblico che privato, adibiti esclusivamente al trasporto di latte fresco, anche in autocisterna, con cartello con lettera “d”, i veicoli costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali di allevamento (con cartello con lettera “d”), adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari per pronto intervento; per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP (unitamente anche a prodotti complementari alla somministrazione alimentare entro il 50% in massa del totale del carico – percentuale aumentata nel 2024 -, prodotti che devono essere strettamente connessi alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande): nonché, come ulteriore novità 2024, per il trasporto di altri prodotti alimentari trasportati contemporaneamente a quelli deperibili in regime ATP nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale; per il trasporto esclusivo di prodotti agricoli soggetti a rapido deterioramento che non richiedono il regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, uova, fiori (muniti in questo caso di apposito cartello di colore verde con la lettera “d”), sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali (con cartello con lettera “d”).

Sono altresì esentati dai divieti i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate feriali, purchè il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; i veicoli che a causa di urgenti e comprovate necessità richiedano l’intervento di una officina di riparazione fuori del centro abitato dove ha sede l’impresa; i veicoli che compiono un percorso per il rientro alla sede principale o secondaria dell’impresa intestataria degli stessi (bisogna essere muniti di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) o per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purchè tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km. dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

Autorizzazioni a circolare in deroga
Altre categorie di trasporti che devono essere effettuati durante i divieti, possono essere autorizzati (nei limiti stabiliti dal decreto) con apposito provvedimento della Prefettura.

Le Prefetture, nella loro istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione in deroga ai divieti per i mezzi pesanti, dovranno verificare che la necessità di viaggiare risponda ad effettive esigenze, dell’indifferibilità del trasporto.

Trasporti in ADR classi 1 e 7
Il trasporto delle merci pericolose delle classi 1 e 7 dell’ADR è vietato, indipendentemente dalla massa del veicolo e della quantità trasportata, anche dalle ore 8 del sabato alle ore 24 della domenica, dal 18 maggio al 1° settembre 2024.

In deroga a questa disposizione, il trasporto di merci ADR classi 1 e 7 con autocarri di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 t. è consentito: merci in esenzione parziale o globale di cui all’allegato A dell’ADR, punti 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, .1.1.3.6, 1.7.1.4; merci trasportate in base alle disposizioni di cui al capitolo 3.3 dell’allegato A dell’ADR; merci imballate in quantità limitate del capitolo 3.4 dell’allegato A dell’ADR; merci imballate in quantità esenti del capitolo 3.5 dell’allegato A dell’ADR.

Trasporti eccezionali
Anche per l’anno 2024, limitatamente alla viabilità ordinaria, non sono previsti specifici divieti aggiuntivi per i veicoli eccezionali od i trasporti in condizioni di eccezionalità, che quindi seguono le disposizioni del calendario normale; per le autostrade, invece, bisognerà prestare attenzione alle ordinanze che verranno diramate dalle varie concessionarie autostradali.


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