BREXIT: Quale impatto sulle aziende italiane nello scambio di merci?

Dal primo gennaio di quest’anno il Regno Unito è definitivamente uscito dall’Unione Europea.
Da tale data è cessata la libera circolazione delle merci e il regime degli scambi intracomunitari, con il conseguente ripristino del confine doganale e dei controlli alla frontiera.
Pertanto, gli scambi di beni tra gli Stati membri dell’Unione Europea e il Regno Unito avverranno in regime di importazione ed esportazione doganale.

Come impatta questo cambiamento sull’operatività delle nostre imprese e da dove partire per analizzarlo?

Un aspetto, tra i numerosi da considerare, è definire quale resa Incoterms si applica nella transazione con la controparte britannica, per individuare a chi competono gli obblighi di espletamento delle formalità doganali di esportazione e di importazione.
Ad esempio, se l’esportatore italiano concorda con il cliente una resa DDP, significa che egli deve preoccuparsi di consegnare la merce al cliente inglese già sdoganata all’importazione. Questo implica che l’esportatore italiano dovrà previamente identificarsi in Inghilterra ai fini IVA, richiedere un EORI inglese e avvalersi di un operatore che gestisca l’operazione in loco.

Sotto il profilo fiscale, le fatture di vendita costituiranno cessioni all’esportazione non imponibili ai fini IVA.
Le spedizioni dovranno essere accompagnate da tutti i documenti necessari ad espletare le formalità doganali e sarà necessario comprovare l’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione con la chiusura codice di riferimento MRN.
Parimenti gli acquisti di beni costituiranno a tutti gli effetti delle importazioni, con conseguente pagamento di dazi e IVA in dogana.
Ovviamente le cessioni e gli acquisti di beni tra Unione Europea e Regno Unito non dovranno più essere riepilogati negli elenchi Intrastat.

Fortunatamente, il 24 dicembre 2020, il Regno Unito e l’Unione Europea hanno raggiunto l’accordo commerciale che ha scongiurato l’ipotesi del cosiddetto no deal.
Di conseguenza non saranno dovuti dazi o tasse equivalenti sulle merci in importazione, a condizione che le merci presentate in dogana siano di origine preferenziale.
Pertanto, potranno beneficiare del trattamento preferenziale i beni che:
• rispettano le regole di origine preferenziale stabilite dall’accordo;
• sono accompagnati da idonea prova di tale origine;
• sono trasportati direttamente fra le parti contraenti.

Per esportazioni di importo superiore a 6000 euro, ricordo che sarà inoltre necessario ottenere dalla dogana competente una specifica qualifica di esportatore registrato con l’ottenimento di un codice identificativo denominato REX.
La prova di origine è rappresentata dall’attestazione di origine preferenziale riportata sulla fattura, completa del numero REX per spedizioni di valore superiore ai 6000 euro.

Ricordo che i prodotti sottoposti ad accisa richiedono una dichiarazione doganale di esportazione, collegata allo specifico documento elettronico previsto per la circolazione di suddetti prodotti.

È importante concludere con un cenno sulla disciplina che riguarda l’Irlanda del Nord. Per la movimentazione delle merci tra Unione Europea e Irlanda del Nord non è prevista alcuna formalità o dazio doganale. Queste cessioni continueranno ad essere trattate come cessioni intracomunitarie.

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