Che ruolo ha e come si calcola il DSCR nel sistema di allerta precoce della crisi di impresa ?

La riforma del Codice della Crisi d’Impresa ha attribuito al calcolo del DSCR un ruolo molto importante all’interno del sistema di allerta precoce. Ricordiamo che quest’ultimo è volto ad individuare, a cogliere per tempo fondati indizi di probabile insolvenza di un’azienda, allo scopo di poter intervenire tempestivamente per cercare di rimuoverne le cause e consentire così la continuità aziendale.

L’assenza di sostenibilità del debito nei sei mesi successivi, viene considerata uno degli indicatori di fondati indizi di crisi.

Era pertanto necessario individuare un indicatore che intercettasse l’eventuale inadeguatezza fra le disponibilità liquide e flussi di cassa prospettici rispetto alle rate finanziarie da onorare. Il DSCR è stato considerato come il migliore indice per descrivere questo fenomeno.

La riforma ha anche definito due diverse modalità per calcolarlo, validamente alternative fra di loro.

Vediamole nel dettaglio.

Nel primo approccio: è necessario che l’azienda rediga ed utilizzi un Budget di Tesoreria come fonte dei dati che alimentano l’indicatore.

· Al numeratore sono presenti tutte le entrate ed uscite operative dei mesi successivi, sono quindi compresi fornitori, erario, investimenti …, oltre a tutti gli oneri finanziari previsti, sia per gli affidamenti che per i prestiti.

Si somma inoltre la liquidità eventualmente a disposizione ed anche tutte le linee di credito bancarie attivabili (ad ex. fidi non utilizzati, finanziamenti in via di erogazione o perfezionamento…)

· Al denominatore del rapporto si sommano le uscite contrattualmente previste a titolo di rimborso di debiti finanziari per la sola quota capitale, perché gli oneri finanziari sono già stati portati in detrazione del numeratore

Nel secondo approccio: è necessario che l’azienda rediga un piano prospettico, da cui estrarre per i periodi infrannuali analizzati, il Rendiconto Finanziario (secondo lo schema previsto dagli OIC 10).

· Al numeratore c’è il Flusso di Cassa Reddituale (par. 26-31) dedotto poi del risultato dell’attività di investimento (par. 32-37) presente sempre nel prospetto di Rendiconto.;

Si somma la liquidità eventualmente a disposizione e tutte le linee di credito bancarie attivabili come citati in precedenza.
ATTENZIONE! In questo approccio i flussi di cassa derivanti da poste operative in arretrato non devono essere considerate all’interno del numeratore

· Il denominatore corrisponde al debito quindi bancario, finanziario… che deve essere rimborsato nel medesimo orizzonte temporale. In pratica la somma delle quote capitale ed interessi dei rimborsi dei debiti finanziari e, se presenti, rimborsi di natura operativa in arretrato (fisco, fornitori o altri creditori) sempre per quota capitale ed interessi ed altri oneri.

Il rapporto fra numeratore e denominatore, a prescindere dall’approccio utilizzato, deve essere misurato su un orizzonte temporale di 6 mesi e deve risultare superiore a 1, perché significa che l’azienda ragionevolmente prevede di avere disponibilità sufficienti a coprire i fabbisogni finanziari previsti.
Se il valore è inferiore a 1 invece non si realizza questa previsione, e questo fa scattare automaticamente il fondato indizio di una ragionevole crisi d’impresa.

Come noto questo indicatore deve essere calcolato dall’organizzazione aziendale e sottoposto a verifica ed approvazione da parte dell’organo amministrativo almeno 4 volte l’anno. L’organo di controllo dovrà poi esercitare un’attività di verifica e revisione sulla bontà ed attendibilità dello stesso.

E’ ragionevole pensare che anche il sistema bancario progressivamente nel tempo, comincerà a guardare con attenzione a questo sistema e a questo approccio. Non possiamo pertanto escludere che periodicamente, una volta che il sistema di allerta precoce avrà preso definitivamente il via, le banche chiedano alle aziende di poter prendere almeno visione dell’indicatore che l’azienda per legge deve calcolare e mantenere nel tempo.

©2024 Confindustria Veneto Est - c.f. 92293280282 - Via Masini, 2 Padova - mail info@confindustriavenest.it - PEC cve@pec.confindustriavenest.it