Oggi parleremo del contratto di agenzia.
Con questo contratto, un’azienda può incaricare un professionista esterno – cosiddetto anche rappresentante – per la promozione delle vendite dei prodotti presso una determinata area geografica -in Italia ed anche in tutto il mondo .
L’agente è un lavoratore autonomo, attraverso il quale l’Azienda può procurarsi nuovi canali commerciali o rafforzare quelli esistenti, specie se l’agente è noto nel territorio per le sue capacità commerciali.
Normalmente, il suo compenso è rappresentato da una percentuale sul valore delle vendite andate a buon fine: ci riferiamo a quelle per le quali l’azienda ha effettivamente incassato il prezzo di vendita e che conosciamo con il termine di PROVVIGIONI.
Le provvigioni sono strettamente correlate ai volumi economici delle vendite promosse dall’agente e commisurate in percentuale a queste .
pertanto niente retribuzione fissa mensile !!
Viene da sé che più affari conclude nella zona di competenza, più l’agente guadagnerà e consentirà -di conseguenza- all’azienda di aumentare i ricavi.
Cosa vuol dire che l’agente è un lavoratore autonomo? Significa che sarà lui stesso ad assumersi il rischio d’impresa e le spese per lo svolgimento della sua attività: quindi, ad esempio, non ha diritto a rimborsi spese per le trasferte e di vitto ed alloggio eventualmente sostenute.
L’agente, normalmente, deve disporre di propri mezzi di lavoro: quindi, niente auto aziendale, né altri strumenti di lavoro di solito consegnati ai ns collaboratori commerciali interni, come ufficio, computer, telefoni portatili o buoni pasto .
Sotto il profilo previdenziale, l’agente deve essere iscritto alla cassa di previdenza degli agenti, ossia l’Enasarco. A carico dell’azienda mandante è previsto l’obbligo di corrispondere i contributi ogni tre mesi, calcolati in percentuale sulle provvigioni liquidate al rappresentante .
Questi oneri sono sensibilmente inferiore a quelli versati all’Inps per i lavoratori subordinati.
Altro aspetto che merita di essere sottolineato riguarda il recesso da un rapporto di agenzia, che non richiede alcuna motivazione e che, salvi i casi di giusta causa, è sufficiente rispetti il periodo di preavviso contrattualmente dovuto (diversamente, occorrerà pagare l’indennità sostitutiva di preavviso).
Ultimo profilo da considerare è l’indennità di cessazione del rapporto, una sorta di tfr per gli agenti.
Presso l’Enasarco viene accantonato annualmente il cd. FIRR, anche questo in misura percentuale sulle provvigioni maturate, che viene liquidato all’atto della cessazione del rapporto di agenzia. Poi, se il recesso non è imputabile all’agente (ad esempio perché si è dimesso), all’agente stesso sono dovute delle ulteriori somme sempre come indennità di chiusura del rapporto e sempre calcolate come percentuale sulle provvigioni. In questo caso saremo in grado di conoscere a priori quanto ci può costare la cessazione del contratto con l’agente , promossa dall ’azienda.
Per tutti i consigli tecnico /legali relativi al contratto, che raccomandiamo sia redatto per iscritto e firmato tra azienda mandante ed agente , vi invitiamo a contattate i funzionari dell’area relazioni sindacale e capitale umano e l’area legale di Confindustria Veneto Est, per una consulenza completa in merito, e per il supporto nella stesura del contratto, sia per l’Italia che per l’estero.