Parliamo di gestione dei rifiuti e di responsabilità dell’impresa produttrice rispetto alla loro corretta destinazione finale.
L’azienda manifatturiera, durante il suo ciclo produttivo, genera dei rifiuti che devono essere gestiti e allontanati dalla ditta secondo rigide regole dettate dalla normativa ambientale.
La responsabilità della gestione del rifiuto dal momento della sua produzione fino alla sua consegna ad un impianto di recupero o di smaltimento è in capo all’azienda che lo ha prodotto.
E’ infatti il produttore del rifiuto che deve depositarlo in sede secondo regole di sicurezza, registrare le quantità in appositi registri vidimati e successivamente affidarlo a trasportatori, recuperatori o smaltitori (anche attraverso intermediari) adeguatamente e specificatamente autorizzati.
Molte aziende ci chiedono:
“Quando si conclude effettivamente la mia responsabilità sulla corretta destinazione del rifiuto?
Se conferisco il rifiuto ad un soggetto appositamente abilitato e autorizzato, sono libera da ogni responsabilità successiva?”
Non esiste un’unica risposta a questa domanda, ma essa varia in funzione del soggetto a cui il rifiuto viene consegnato.
Se l’azienda conferisce il rifiuto al Gestore del Servizio Pubblico, allora sì, la sua responsabilità si conclude in quel momento. Ma non tutti i rifiuti possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico.
Nella maggioranza dei casi infatti l’azienda consegna i propri rifiuti ad un soggetto privato. In questo caso l’azienda sarà liberata dalla propria responsabilità solo al momento del ricevimento dell’ultima copia del formulario di trasporto rifiuti, datata e controfirmata in arrivo dal destinatario, cioè dal gestore dell’impianto di stoccaggio o di recupero o di smaltimento. Tale documento costituisce così la prova che il rifiuto ha raggiunto la sua corretta destinazione.
Ricordiamo velocemente cos’è il formulario: il formulario di identificazione è lo specifico documento di trasporto del rifiuto che deve essere vidimato dalle CCIAA o dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Nella sua forma più tradizionale,il formulario viene emesso in quattro copie, la prima rimane al produttore del rifiuto, le altre accompagnano il rifiuto durante il trasporto.
Quando il rifiuto arriva all’impianto di destinazione, il gestore lo accetta (in quanto compatibile con il proprio impianto e con la propria autorizzazione) e appone la data e la propria firma sulla quarta copia del formulario affinchè venga restituita al produttore entro tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto al trasportatore.
Dall’8 marzo 2021 è stata attivata una nuova modalità semplificata e digitalizzata di vidimazione del formulario attraverso apposita applicazione predisposta da ECOCERVED e raggiungibile attraverso il portale istituzionale di ECOCAMERE. L’applicazione per la vidimazione virtuale – che ha preso il nome di Vi.Vi.Fir – introduce la possibilità di produrre autonomamente il FIR vidimato digitalmente, è gratuita e il ricorso ad essa è facoltativo, in alternativa alla vidimazione fisica del blocchetto cartaceo.
Quando il FIR viene vidimato tramite Vi.Vi.Fir, le copie da stampare e compilare saranno solamente due, e non quattro. Similmente al caso precedente, la prima rimane al produttore, la seconda accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilata in tutte le sue parti , mentre gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia di essa.
Chi deve provvedere all’invio della quarta copia del formulario, o della fotocopia completa nelle sue parti, alla azienda produttrice del rifiuto e come?
E’ compito del trasportatore inviare al produttore l’ultima copia del formulario e lo potrà fare in due modi alternativi:
– spedendo l’originale cartaceo tramite posta – eventualmente anticipandone una copia in pdf con una mail. In questo caso è compito del produttore del rifiuto conservare l’originale.
– oppure in modalità dematerializzata mediante posta elettronica certificata o PEC. In questo caso l’originale cartaceo sarà conservato dal trasportatore.
Un utile suggerimento per le aziende: per una più lineare e uniforme gestione della documentazione è consigliabile concordare preventivamente con i fornitori del servizio di trasporto quali delle due modalità viene scelta; se poi si opterà per la trasmissione via PEC è consigliabile farsi rilasciare dal trasportatore un’attestazione scritta del suo impegno alla corretta conservazione dell’originale cartaceo.
E se entro tre mesi l’azienda non ha ancora ricevuto la quarta copia né cartacea, né via PEC? Il produttore rimane responsabile “sine die” del rifiuto che ha già provveduto a smaltire?
No, il legislatore ha stabilito che l’azienda potrà raggiungere comunque l’esonero di responsabilità comunicando la mancata ricezione entro i tre mesi previsti alla Provincia.
Ricordiamo infine che recentemente è stato accorciato il periodo di conservazione sia del registro di carico e scarico che del formulario: non più 5, ma tre anni.
Per tutti gli approfondimenti su questi temi e, in generale sulla corretta gestione dei rifiuti in azienda, potrete contattare il Servizio Ambiente e Sicurezza di Assindustria