I Ministeri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con l’emanazione di tre distinti decreti nel periodo tra settembre e ottobre 2021, hanno rivisto completamente la tematica relativa alla prevenzione incendi di tutte le attività produttive che rientrano nel campo di applicazione del testo unico sicurezza (D. Lgs. n. 81/08), dando attuazione dopo tredici anni a quanto previsto dall’articolo 46 del citato testo unico.
Che cosa prevedono i nuovi Decreti?
Il primo decreto del 1° settembre 2021, dal 26 settembre 2022 (salvo proroga) prevede nuove disposizioni relative al controllo e alla manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, stabilendo:
· che dette attività devono essere eseguite da tecnici manutentori qualificati;
· che in azienda deve essere effettuata una periodica sorveglianza dei citati presidi antincendio da parte di alcuni lavoratori preposti, sulla base di adeguatamente istruiti scritte e di idonee liste di controllo.
Il secondo decreto del 2 settembre 2021, invece dal 4 ottobre 2022 prevede disposizioni relative:
· alla gestione dei luoghi di lavoro nel quotidiano e nel caso si verifichi una emergenza;
· alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio;
stabilendo quindi:
· i criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
· prevedendo i casi in cui è previsto l’obbligo della redazione di un piano di emergenza e i relativi contenuti o del solo aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
· specifiche disposizioni sull’informazione e la formazione di tutti i lavoratori;
· le modalità di designazione, di formazione e di aggiornamento della squadra antincendio, disponendo ora che gli addetti devono effettuare corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale.
Il terzo decreto del 3 settembre 2021, prevede dal 29 ottobre 2022 i criteri generali di progettazione, di realizzazione e di esercizio della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro, prevedendo:
· le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, mediante specifiche indicazioni relativa alla valutazione rischio incendio, la quale deve avvenire:
– coerentemente e in maniera complementare con la valutazione del rischio di esplosione (titolo XI del d.lgs. n. 81/2008), nei casi dove vi sia il rischio di formazione di atmosfere esplosive;
– secondo le regole tecniche di prevenzione incendi verticali (es. per le centrali termiche alimentate a gas, i gruppi elettrogeni ecc.) o secondo quanto previsto dal codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) applicabili ai luoghi di lavoro sottoposti a controllo da parte dei vigili del fuoco (DPR n. 151/2011);
– secondo i criteri semplificativi previsti nell’allagato I del Decreto in questione (detto MINI-CODICE), per le sole attività che il decreto classificata come rischio basso.
Infine, per le attività esistenti alla data del 29 ottobre 2022, il decreto prevede che la valutazione del rischio di incendio deve essere aggiornata secondo i nuovi criteri, nel caso di modifiche:
· al processo produttivo;
· all’organizzazione del lavoro,
che risultino significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Per ulteriori approfondimenti in merito, segnaliamo che:
· sul sito dell’Associazione è possibile reperire gli atti e la registrazione del webinar organizzato in data 29 giugno 2022, ove sono intervenuti il Vicecomandante dei vigili del fuoco di Treviso e un legale;
· l’ufficio ambiente e sicurezza rimane a vostra completa disposizione.