Status di esportatore autorizzato e REX


L’Unione Europea ha stipulato molti accordi con Paesi terzi, che permettono lo scambio reciproco di merci a dazio ridotto o addirittura azzerato.
Ma come fare per permettere ai nostri clienti di beneficiare dell’abbattimento del dazio quando importano i nostri prodotti?

Quando spediamo merce avente origine preferenziale UE, possiamo richiedere l’emissione di un certificato EUR1, oppure avvalerci della dichiarazione su fattura, se il valore della merce avente carattere preferenziale non supera i 6.000 euro.

Lo status di esportatore autorizzato e di esportatore registrato (noto come REX) semplificano gli adempimenti a carico delle imprese esportatrici, permettendo di utilizzare sempre la dichiarazione in fattura, qualunque sia il valore della merce esportata.

Il sistema degli esportatori registrati al REX è previsto in diversi accordi di nuova generazione, che eliminano la necessità di emissione di certificati cartacei: è infatti previsto l’utilizzo della sola dichiarazione di origine preferenziale nei documenti commerciali che può essere rilasciata unicamente da un esportatore registrato, qualora il valore della merce avente carattere preferenziale spedita superi i 6.000 euro.

I clienti di Regno Unito, Giappone, Canada, Vietnam potranno beneficiare dell’abbattimento del dazio solamente se il fornitore è iscritto al REX e rilascia una dichiarazione di origine preferenziale in fattura.

Anche la Polinesia Francese, la Nuova Caledonia e St. Pierre et Miquelon applicano il sistema REX: in questo caso, il limite di valore è fissato a 10.000.

Ricordiamo infine che anche negli scambi con i Paesi del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) viene applicato il REX.

Registrarsi è semplice: a partire dal 25 gennaio 2020 è operativo il Portale degli Operatori per il REX, ed è quindi possibile presentare la domanda di registrazione online, accedendo al sito con le credenziali di accesso nazionali (SPID, CNS o CIE) al Portale Unico Dogane e Monopoli.

In questo momento è ancora possibile presentare la domanda in modalità cartacea, ma l’Agenzia delle Dogane prevede che l’utilizzo del portale diverrà obbligatorio verso la metà del 2021.

Una volta ottenuta, la registrazione è valida per tutti i Paesi che applicano questo sistema, compresi quelli che dovessero aggiungersi in futuro, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Lo status di esportatore autorizzato è invece previsto da tutti gli altri accordi bilaterali attualmente vigenti, ed una volta ottenuta, l’autorizzazione permette di evitare l’emissione del certificato EUR1: l’esportatore potrà infatti inserire direttamente nei documenti commerciali la dichiarazione di origine preferenziale, qualunque sia il valore della fornitura.

L’autorizzazione viene rilasciata su richiesta dell’impresa dall’ufficio delle dogane competente a seguito di una verifica sulla sussistenza di alcuni requisiti.

In particolare, l’impresa che voglia ottenere lo status dovrà dimostrare di:

· Conoscere le regole di origine per i propri prodotti;
· Conservare le dichiarazioni di origine preferenziale dei fornitori;
· Essere in grado di determinare l’origine delle merci esportate.

Normalmente, tale verifica viene effettuata nel corso di una visita in azienda da parte dei funzionari dell’ufficio competente. In ragione dell’emergenza COVID-19 tuttavia, vi verrà chiesto di inviare la documentazione a supporto via e-mail.
In entrambi i casi, tenete a portata di mano i seguenti documenti:

· Fatture di esportazione e relative bollette doganali;
· Fatture di acquisto della materia prima e dei prodotti commercializzati;
· Dichiarazioni di origine preferenziale dei fornitori;
· Distinte base valorizzate;
· Una descrizione del processo produttivo.

Ciò che si richiede quindi, è che l’impresa sappia gestire la tematica dell’origine preferenziale autonomamente ed in modo consapevole.
L’autorizzazione può essere richiesta per tutti i Paesi accordisti verso i quali si siano già effettuate esportazioni, eccezion fatta per Corea del Sud e Singapore che non hanno questa limitazione.

L’autorizzazione così ottenuta è valida fino a revoca, ed è possibile chiederne l’estensione a nuovi Paesi, qualora necessario.

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